Il decreto Monti ha previsto nuovi limiti all'utilizzo del contante: 999 euro è il limite

massimo da non superare nell'arco di 7 giorni, trascorsi i quali si può prelevare nuovamente.

Se si tratta però di operazione "frazionata" il limite opera anche oltre i 7 giorni.

Allo stesso modo, chi effettua un pagamento in più momenti successivi (

ad es. €.500 al giorno per 3 giorni, anche non consecutivi) il cui totale sia

riconducibile ad un’unica operazione di acquisto, genera comunque un

trasferimento di denaro sanzionabile. Mentre, non si commette alcuna

violazione nel caso si acquistino oggetti diversi anche presso lo stesso

commerciante ovvero, in punti vendita differenti.

Situazioni che richiedono particolare attenzione riguardano:

♦ i pagamenti di fatture (a tal fine si considera il totale fattura IVA compresa);

♦ i finanziamenti soci-società;

♦ la distribuzione di utili ai soci.

Il divieto si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito.

La violazione del nuovo limite per il denaro contante implica una

sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito

(fatta salva l’efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di

colui che riceve il denaro contante.

La sanzione non può comunque essere inferiore a €. 3.000.

In caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante

(nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a

€.50.000 la sanzione minima è aumentata fino a 5 volte.

È esclusa l’applicazione delle sanzioni in materia di limitazioni dell’uso del

contante (art. 58 DLgs 231/07) per le violazioni commesse nel periodo

compreso dal 6/12/2011 al 31/01/2012 (cioè quelle comprese tra 1.000,00 e

2.500,00 euro). Restano, invece, sanzionabili le violazioni commesse nel

suddetto periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di

2.500,00 euro.

Il Maxiemendamento al DL 201/2011 modifica l’articolo 12 prevedendo

che: “… Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste

dall’art. 49 commi, 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.

231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, e riferita

alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma”.

Se avete dei quesiti da inviare in materia, fiscale, contabile, finanziaria e sulle aste immobiliari, potete farlo semplicemente inviando una mail a:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  -