Il decreto Monti ha previsto nuovi limiti all'utilizzo del contante: 999 euro è il limite
massimo da non superare nell'arco di 7 giorni, trascorsi i quali si può prelevare nuovamente.
Se si tratta però di operazione "frazionata" il limite opera anche oltre i 7 giorni.
Allo stesso modo, chi effettua un pagamento in più momenti successivi (
ad es. €.500 al giorno per 3 giorni, anche non consecutivi) il cui totale sia
riconducibile ad un’unica operazione di acquisto, genera comunque un
trasferimento di denaro sanzionabile. Mentre, non si commette alcuna
violazione nel caso si acquistino oggetti diversi anche presso lo stesso
commerciante ovvero, in punti vendita differenti.
Situazioni che richiedono particolare attenzione riguardano:
♦ i pagamenti di fatture (a tal fine si considera il totale fattura IVA compresa);
♦ i finanziamenti soci-società;
♦ la distribuzione di utili ai soci.
Il divieto si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito.
La violazione del nuovo limite per il denaro contante implica una
sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito
(fatta salva l’efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di
colui che riceve il denaro contante.
La sanzione non può comunque essere inferiore a €. 3.000.
In caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante
(nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a
€.50.000 la sanzione minima è aumentata fino a 5 volte.
È esclusa l’applicazione delle sanzioni in materia di limitazioni dell’uso del
contante (art. 58 DLgs 231/07) per le violazioni commesse nel periodo
compreso dal 6/12/2011 al 31/01/2012 (cioè quelle comprese tra 1.000,00 e
2.500,00 euro). Restano, invece, sanzionabili le violazioni commesse nel
suddetto periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di
2.500,00 euro.
Il Maxiemendamento al DL 201/2011 modifica l’articolo 12 prevedendo
che: “… Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste
dall’art. 49 commi, 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, e riferita
alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma”.